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Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “FORTUNAE LUG”

Articolo 1 - E” costituita a Fano (PU) l”Associazione denominata “Fortunae LUG” con sede legale a Fano (PU). L”Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 - L”Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di diffondere l”utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Fano e dintorni, attraverso attività culturali e ricreative, formazione e politiche sociali, senza finalità di lucro.
Articolo 3 - Il numero dei soci è illimitato; all”Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
Articolo 4 - I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Sostenitori.
Diventano soci ordinari dell”Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell”Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all”atto dell”ammissione, la quota annuale stabilita e deliberata dall”Assemblea in seduta ordinaria. I soci ordinari hanno pieni diritti e possono coprire cariche associative.
Diventano soci sostenitori coloro che partecipano alle attività dell”associazione senza l”obbligo di versare una quota associativa. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative.
Articolo 5 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell”Associazione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l”interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l”Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo dell”Associazione.
Articolo 6 - I soci hanno diritto di frequentare i locali in cui l”Associazione svolge le proprie attività e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall”Associazione stessa.
Articolo 7 - I soci sono tenuti:

  • al pagamento della tessera sociale;
  • alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 8 - I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o il cui comportamento sia ritenuto, a giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibile con gli scopi dell”Associazione. L”espulsione o radiazione deve essere notificata per iscritto, recante la motivazione dell”atto e firmata dal Presidente e Vice Presidente. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.
Articolo 9 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell”Associazione; \r\n
  • dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. \r\n

Articolo 10 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.
Articolo 11 - Il rendiconto economico (d”ora in poi chiamato “bilancio”) comprende l”esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all”Assemblea entro il 30 aprile dell”anno successivo dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12 - Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in base alle direttive del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. La convocazione dell”assemblea è fatta a cura del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, mailing list, sito web, forum o posta elettronica, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l”assemblea.
Nell”avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l”ora dell”adunanza e l”elenco delle materie da trattare; lo stesso avviso potrà indicare l”ora, il luogo ed il giorno per l”adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
Articolo 14 - L”Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.
L”Assemblea:

  • napprova le linee generali del programma di attività per l”anno sociale;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
  • approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo;
  • approva gli stanziamenti per le iniziative promosse dall”Associazione.

Articolo 15 - L”Assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario; \r\n
  • quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L”assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 16 - In prima convocazione l”Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l”Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all”ordine del giorno.
Articolo 17 - Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al regolamento interno è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 18 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.
Articolo 19 - L”Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo o, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall”Assemblea; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell”assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali.
Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci ordinari e dura in carica un anno. Le dimissioni o la revoca di uno dei consiglieri non farà decadere l”intero Consiglio Direttivo.
Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all”attività svolta dall”Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. Il Segretario Amministrativo esercita anche la funzione di tesoriere dell”amministrazione. E” riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l”espletamento dell”incarico, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare e/o delegare terzi ad effettuare qualunque tipo di operazione autorizzata dall”Assemblea.
Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente o, in assenza di quest”ultimo, dal consigliere più anziano.
Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo deve:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall”Assemblea dei soci;
  • curare l”esecuzione delle deliberazioni dell”Assemblea;
  • redigere i rendiconti economici (bilanci);
  • compilare i progetti per l”impiego del residuo del bilancio da sottoporre all”Assemblea;
  • approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all”attività sociale;
  • formulare il regolamento interno da sottoporre all”approvazione dell”Assemblea;
  • formulare il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo;
  • deliberare circa la sospensione e l”espulsione dei soci;
  • favorire la partecipazione dei soci alle attività dell”Associazione.

Nell”esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 24 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
I consiglieri devono astenersi dalle votazioni in caso di conflitto di interessi, informandone preventivamente il Consiglio.
Le delibere del Consiglio sono adottate con votazione palese o segreta in base alle modalità indicate nel regolamento del Consiglio medesimo.
Articolo 25 - Il Presidente ha il compito di presiedere l”Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
Articolo 26 - La decisione di scioglimento dell”Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all”Assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
Articolo 27 - In caso di scioglimento l”Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall”art.17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l”organismo di controllo di cui all”art.3, comma 190, L.23/12/96, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
IL PRESIDENTE - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO